Art. 130
Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
[1]Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
80La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".
Corte Costituzionale
102La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".
Testo vigente dal 4 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva