Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica, non è accolta l'eccezione sul difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha plausibilmente motivato, nei limiti in cui può compiersi una tale delibazione nella sedes che ha originato le questioni di costituzionalità, oltre che sul generale limite di reddito e sull'assenza di fini di lucro dell'associazione richiedente, anche sulla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, presupposto richiesto dall'art. 122 del citato d.P.R. per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Né, in ragione del principio di autonomia del giudizio costituzionale, assume rilievo la diversa valutazione compiuta in precedenza dal rimettente in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla non manifesta infondatezza del ricorso amministrativo, in quanto il procedimento giurisdizionale delineato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del tutto autonomo rispetto a quello volto a esaminare il merito della pretesa fatta valere dinanzi al giudice. ( Precedenti citati: ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999 ).
sentenza 35/2019massima n. 41858 Spese di giustizia - Accesso al gratuito patrocinio dello Stato - Ente di volontariato che svolge attività economica di rilievo sociale - Esclusione dal beneficio - Denunciata violazione del riconoscimento alle formazioni sociali degli stessi diritti garantiti agli individui - Motivazione meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione a sostegno della censura, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La motivazione sul punto è meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato e la lamentata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche - che, pur esercitando attività economica, possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - rappresenta un profilo apprezzabile, eventualmente, per la violazione del principio d'eguaglianza.
sentenza 35/2019massima n. 41859 Prospettazione della questione incidentale - Evocazione di parametro priva di espressa motivazione - Intimo raccordo con le argomentazioni principalmente riferite ad altro parametro - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carenza di motivazione della censura relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. Per quanto le argomentazioni ruotino principalmente attorno all'art. 3 Cost., v'è un intimo raccordo, nella prospettiva del rimettente, tra le censure evocative del principio di eguaglianza e del diritto di azione e di difesa, che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato intende attuare e garantire.
sentenza 35/2019massima n. 41860 Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Erronea affermazione dell'interveniente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica. L'affermata impossibilità di attribuire rilievo decisivo alla importanza o alla marginalità dell'attività economica svolta dall'associazione di volontariato su cui si fonda l'eccezione è errata. Il rimettente, infatti, riferisce che l'associazione istante svolge molteplici attività economiche, le quali, tuttavia, non sono le sole esercitate, sicché, contrariamente a quanto eccepito, non può dirsi che esauriscano lo «scopo sociale» dell'associazione e, di conseguenza, non si può escludere che esse possano essere considerate marginali.
sentenza 35/2019massima n. 41861 Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare - Dedotta lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa - Riproposizione di identica questione dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Il giudice a quo , nel riproporre identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, omette di menzionare l'esistenza di un presupposto di applicazione delle norme denunciate, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità mediante una motivazione autosufficiente, tale da permettere le verifica della valutazione sulla rilevanza. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 220, n. 319 e n. 376/2006. - Sulla insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v., citata, l'ordinanza n. 76/2006, resa su identica questione già sollevata dallo stesso rimettente.
Riguarda ancheart. 142 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
STRANIERO - GIUDIZIO AVVERSO IL DINIEGO DI REGOLARIZZAZIONE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STRANIERI IN SITUAZIONE DI SOGGIORNO REGOLARE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ALL'ESAME DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Infatti il provvedimento di rimessione omette di fornire una descrizione sufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice rimettente, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie. > >- Ordinanze citate nn. 365 e 251/2005, nn. 309 e sentenza n. 257/2004.
sentenza 76/2006massima n. 30207 Riguarda ancheart. 142 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).