Art. 123 — Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita
Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva