Art. 94
(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 94 — Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita
In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. In caso di impossibilita' a produrre la …
Art. 123 — Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita
Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.…
Art. 94
(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita) In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva…
Art. 123
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)…
Art. 123
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita) Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un…
Art. 79 — Contenuto dell'istanza
… precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art94 · fonte su Normattiva