Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Importi spettanti al consulente tecnico nel caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato - Riduzione della metà - Esclusione della riduzione nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nonché del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 239003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso t.u. spese di giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. spec. in materia di impresa, è irragionevole in quanto il mancato rispetto della citata clausola di adeguamento triennale degli onorari fa sì che la base di calcolo dei compensi sia già seriamente sproporzionata per difetto; il che recide la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, facendo venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine perseguito. Anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità al criterio dell’adeguatezza alla variazione del costo della vita. La disposizione viola, altresì, il principio di eguaglianza dal momento che, vista la piena equiparazione, quanto al regime dei compensi, della figura del consulente tecnico di parte e di quella dell’ausiliario del magistrato, la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo integra una non giustificabile disparità di trattamento. Infine, tra le ricadute di sistema prodotte dalla censurata irragionevole decurtazione, potrebbe esservi l’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, con conseguente vulnus al diritto di difesa: ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile, tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 178/2017 - mass. 39967; O. 122/2016; O. 350/2005).
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Importi spettanti all'ausiliario del magistrato nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Riduzione della metà - Esclusione della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 239001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La norma censurata dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, determina una significativa diminuzione di compensi dell'ausiliario del magistrato, già seriamente sproporzionati per difetto, perché computati sulla base di parametri mai aggiornati dall'approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, cosicché non riesce a contemperare il carattere della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria - quale munus publicum -con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato. L'irragionevolezza della norma censurata risiede nella possibilità, derivante dalla sua combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato dagli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria già di per sé sproporzionata per difetto, con effetti incongrui rispetto al fine perseguito. Una norma che, come quella in scrutinio, decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può infatti ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale, operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita. Al contrario, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa. ( Precedenti: S. 102/2021 - mass. 43884; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 192/2015 - mass. 38550; S. 88/1970 - mass. 5047; O. 122/2016 - mass. 38885 ).
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Asserita violazione del diritto del lavoratore ad un equo compenso - Asserita violazione del principio di parità delle parti nel processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia. L'asserita esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, sono meri inconvenienti di fatto irrilevanti nel giudizio di costituzionalità. Su analoga questione, v. la citata ordinanza n. 270/2012. Sull'affermazione che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici», v. la citata ordinanza n. 387/2004. Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 243/2014 e 157/2012 nonché le ordinanze nn. 270/2012, 26/2012 e 446/2007. Sull'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli v., tra le altre, la sentenza n. 394/2000 nonché l'ordinanza n. 299/2002. Sul sistema di liquidazione degli onorari civili, v. le citate ordinanze nn. 201/2006 e 350/2005. Sull'irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata e che assumono il carattere di rilievi di opportunità, v. le citate sentenze nn. 247/2011, 329/2009, 298/2009 e 86/2008 nonché le citate ordinanze nn. 112/2013, 376/2007 e 123/2007.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Evocazione non motivata di parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad evocare i parametri costituzionali indicati senza argomentare in alcun modo in ordine alla loro asserita violazione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale nel caso di mancata argomentazione del rimettente sulla violazione dei parametri indicati, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 202/2009, 206/2008, 204/2008, 54/2008 e 32/2008.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà - Questione subordinata nella parte in cui non è previsto che, in caso di possibilità di recupero integrale delle spese a carico del soccombente, non operi la dimidiazione - Petitum additivo che non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevederebbe, che - in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente - gli onorari spettanti al difensore per l'attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione. Il petitum formulato dal giudice rimettente, infatti, volto ad ottenere una pronuncia additiva, non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale. Sulla possibilità di adottare una pronuncia additiva purché la norma negativa, affetta da incostituzionalità, non possa essere superata in via interpretativa e purché esista un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2016, 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014, nonché l'ordinanza n. 190/2013.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità della questione argomentata sulla base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (...) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale», poiché è del tutto plausibile l'interpretazione fornita dal remittente secondo cui l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato - tale è, infatti, chiaramente l'istituto che il legislatore intende richiamare allorché si riferisce al "gratuito patrocinio"- non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Asserita irragionevole disparità di trattamento fra avvocati (nel processo civile e nel processo penale, nonché all'interno del processo civile) e fra parti abbienti e non abbienti, con restrizione per queste ultime dell'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio - Asserita violazione del principio di parità delle armi nel processo - Asserita inosservanza di obblighi internazionali per contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Asserita attribuzione all'erario di un'entrata sostanzialmente fiscale svincolata dalla capacità contributiva del professionista e della controparte eventualmente soccombente condannata alle spese di lite - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost. Quanto alla asserita disparità di trattamento esistente fra avvocati la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili e, per altro verso, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate», laddove è di tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre; riguardo poi alla ritenuta disparità di trattamento fra avvocati che, parimenti operando di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, tributaria o contabile, vedono i loro compensi ridotti della metà nell'ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, essa va esclusa in quanto la diversa disciplina applicabile alle distinte fattispecie, una delle quali, quella relativa ai non abbienti, è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» non riscontrabili nell'altra, non esula rispetto al margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia; infine, sempre con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, sospettata nella esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile, amministrativa, tributaria o contabile, data la minore rimuneratività di tale attività, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella cui può attingere il soggetto ordinario la censura sollevata dal rimettente si risolve palesemente nella doglianza avverso un - peraltro solo postulato - inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione censurata ma, semmai, cagionato da scelte professionali del ceto forense, senza considerare che va esclusa la illegittimità costituzionale di disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore ogniqualvolta ne sia comunque assicurata una ampia possibilità di scelta, circostanza quest'ultima senza dubbio riscontrabile nel caso di specie. L'insussistenza dei predetti vizi di costituzionalità esclude anche la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, data la loro derivazione dalla affermata violazione del principio di uguaglianza; infine, anche per quanto concerne l'asserito contrasto fra la richiamata disposizione legislativa e l'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché, per un verso, deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente e che, per altro verso, nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario. - Sulla intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale che non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili, v. citate ordinanze n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005. - Sulla disciplina di liquidazione giudiziale delle spese dei non abbienti, v. citata ordinanza n. 387 del 2004 e sentenza n. 114 del 1964. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di spese processuali, v. citate ordinanze n. 26 del 2012 e n. 446 del 2007. - Sulle disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore, v. citate ordinanze n. 387 del 2004 e n. 374 del 2003; sentenza n. 394 del 2000.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI - COMPENSI AL DIFENSORE - RIDUZIONE DELLA METÀ RISPETTO AI COMPENSI PREVISTI PER IL PATROCINIO NEI PROCEDIMENTI PENALI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili. Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata sulla base del rilievo che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate e che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari, e non risultano addotte ragioni nuove e diverse da quelle già esaminate e disattese. > >- V. la citata ordinanza n. 350/2005.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - SPESE DI GIUSTIZIA - COMPENSI SPETTANTI AI DIFENSORI, AI CONSULENTI, AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE - RIDUZIONE DELLE METÀ NEI PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI STESSI COMPENSI NEL PROCESSO PENALE, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice – che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma dell’art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti – siano ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi. Premesso che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale), mentre risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari. - Sulla legittimità delle differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo, v. le citate ordinanze n. 317/2004; n. 500/2002; n. 429/1998. - Sulla diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale, v. la citata sentenza n. 165/1993.