Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo tributario - Calcolo dell'ammontare dovuto per il ricorso in appello avverso più atti impositivi - Riferimento al valore della lite determinato "per ciascun atto impugnato" - Denunciata imposizione di onere eccessivo e irrazionale per l'accesso alla giustizia tributaria, disparità di trattamento rispetto al processo civile e a quello amministrativo, lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale contro gli atti della PA, violazione di diritti (ad un processo equo e ad un ricorso effettivo) garantiti dalla CEDU - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013art. 12 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Spese di giustizia - Contributo unificato - Modalità di calcolo in relazione a ricorsi cumulativi - Applicazione della regola generale prevista per il ricorso contro l'atto singolo - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della capacità contributiva, del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale, del diritto ad un processo equo e ad un rimedio giudiziale effettivo - Carente ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a ), della legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., in quanto dispone che, anche nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello». Quanto alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente non argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali debba sussistere un identico trattamento tra tributi e sanzioni, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina, né spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile, ancorato al valore unitario del processo, dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis . Con riferimento all'asserita violazione del principio della capacità contributiva, le censure non appaiono congruenti in relazione alla fattispecie normativa in esame. Infatti, detto principio non riguarda né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né la spesa per i servizi generali, coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede una determinata prestazione e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia. In ordine alla dedotta violazione degli artt. 24 e 113, primo comma, Cost., il rimettente non chiarisce in alcun modo per quale motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto. Infine, l'asserito contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si configura come oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare la pretesa lesione del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Per il costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività», v. la citata sentenza n. 30/1964; in senso conforme, sentenze nn. 167/1973, 149/1972 e 23/1968.
sentenza 78/2016massima n. 38819 Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013