Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23
Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23
Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare - Dedotta lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa - Riproposizione di identica questione dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Il giudice a quo , nel riproporre identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, omette di menzionare l'esistenza di un presupposto di applicazione delle norme denunciate, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità mediante una motivazione autosufficiente, tale da permettere le verifica della valutazione sulla rilevanza. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 220, n. 319 e n. 376/2006. - Sulla insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v., citata, l'ordinanza n. 76/2006, resa su identica questione già sollevata dallo stesso rimettente.
Riguarda ancheart. 119 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art142 · fonte su Normattiva
STRANIERO - GIUDIZIO AVVERSO IL DINIEGO DI REGOLARIZZAZIONE - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STRANIERI IN SITUAZIONE DI SOGGIORNO REGOLARE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ALL'ESAME DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Infatti il provvedimento di rimessione omette di fornire una descrizione sufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice rimettente, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie. > >- Ordinanze citate nn. 365 e 251/2005, nn. 309 e sentenza n. 257/2004.
Riguarda ancheart. 119 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
STRANIERO - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO - AMMISSIONE 'EX OFFICIO' AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato” rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.
Riguarda ancheart. 13-comemodificato d.lgs. 286/1998art. 12 legge 189/2002art. 142-riprodotto d.lgs. 113/2002
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.