Art. 157
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva