Art. 173 — Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva