Art. 174
Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva