Art. 192 — Modalita' di pagamento
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[1]((
[2](( (L))) Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:
- a)versamento ai concessionari;
- b)versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- c)versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 50
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
50Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.
Testo vigente dal 30 ottobre 2016 al 18 ottobre 2022 · versione 51 su Normattiva