Art. 193Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. Con la convenzione sono stabiliti:

  • a)i compensi spettanti agli intermediari;
  • b)le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;
  • c)le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
  • d)le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art193 · fonte su Normattiva