Art. 193
Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. Con la convenzione sono stabiliti:
- a)i compensi spettanti agli intermediari;
- b)le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;
- c)le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
- d)le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva