Art. 206
Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare
Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva