Art. 218
Dilazione o rateizzazione del credito
Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva