Art. 219
Annullamento per irreperibilita
Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva