Art. 220
Annullamento per insussistenza
In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva