Art. 227-ter
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(( Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Testo vigente dal 22 agosto 2008 al 4 luglio 2009 · versione 15 su Normattiva