Art. 234 — Riscossione delle spese
Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva