Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del condannato - Attribuzione della competenza, a seguito della novella, al magistrato di sorveglianza - Denunciata violazione del principio di legalità ed eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Carente motivazione a supporto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L'istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell'esecuzione penale, mentre il giudice a quo è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 299 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 42 d.lgs. 274/2000art. 1 legge 205/2017
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Duplice gruppo di censure, qualificati come fra loro alternativi - Argomenti complementari finalizzati a una richiesta univoca - Ammissibilità delle questioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis del d.P.R. n. 115 del 2002, non rende inammissibili le questioni il fatto che il rimettente abbia suddiviso le censure in due gruppi, qualificati come fra loro alternativi, in correlazione ad altrettante possibili interpretazioni della norma censurata. Il giudice a quo non chiede, infatti, due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, nel qual caso le questioni sarebbero inammissibili, in quanto prospettate in modo ancipite, ma svolge argomenti che si pongono come complementari e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanza n. 130 del 2017 ).
sentenza 95/2020massima n. 42969 Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale in base a criterio di priorità logica.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, e dell'art. 238- bis , commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere esaminate per prime le questioni sollevate su quest'ultimo articolo. Esse, infatti, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, sono logicamente pregiudiziali, in quanto solo qualora fosse rimosso il citato art. 238- bis la questione intesa a far rivivere la norma anteriore di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 risulterebbe rilevante nel giudizio a quo .
sentenza 95/2020massima n. 42970 Riguarda ancheart. 299 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).art. 299 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 42 d.lgs. 274/2000
Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del debitore - Giudice competente - Magistrato di sorveglianza - Denunciata irragionevolezza, violazione della ragionevole durata del processo, nonché del buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui, facendo riferimento al giudice competente per il procedimento di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilità del debitore, indica il magistrato di sorveglianza competente, anziché genericamente il giudice competente. Anche se il rimettente coglie effettive criticità dell'attuale disciplina processuale della conversione - che pure la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a rimuovere -, non è irragionevole prevedere la competenza del magistrato di sorveglianza anche quando si discuta della conversione di pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace, perché - ferma restando la discrezionalità del legislatore in materia - nessuna contraddizione intrinseca è ravvisabile in una disciplina che, perseguendo la finalità di colmare un vuoto normativo inerente a una specifica fase del procedimento in discussione, dia anche conferma alla regola generale di competenza espressa dal codice di rito. Né, per il fatto che, in determinati frangenti, le speciali sanzioni previste per i reati di competenza del giudice onorario vengano applicate da un giudice professionale, è stravolta la coerenza interna del sistema della giurisdizione penale del giudice di pace. Neppure, infine, è conferente il parametro evocato del principio della ragionevole durata del processo - stante l'ampia discrezionalità del legislatore in tema di individuazione del giudice competente - e quello del buon andamento, poiché esso è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, nella quale rientrano le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza in merito alla conversione della pena pecuniaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 279 del 2019, n. 90 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 212 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il vulnus al principio della ragionevole durata del processo può essere determinato solamente da norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, ma tali non possono essere considerate le disposizioni con le quali il legislatore, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019 e n. 63 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali - anche per quanto attiene specificamente alla disciplina della competenza del giudice - con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2020, n. 58 del 2020, n. 158 del 2019, n. 155 del 2019, n. 139 del 2019, n. 225 del 2018, n. 241 del 2017, n. 44 del 2016 e n. 194 del 2015 ).
sentenza 95/2020massima n. 42971 Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017
Rilevanza della questione incidentale - Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo, ma presupposto per l'intervento del rimettente - Impossibilità di richiedere altrimenti un intervento alla Corte costituzionale - Necessità di evitare "zone franche" dal controllo di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una "zona franca" dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017
Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attivazione del procedimento - Obbligo anche in caso di mancato svolgimento di attività esecutiva da parte dell'agente della riscossione entro ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Monito al legislatore.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 238- bis , comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che, ai fini dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. La scelta del legislatore non può ritenersi irragionevole né lesiva del diritto di difesa, considerato che presupposto per l'operatività della disposizione censurata è l'avvenuta notificazione dell'invito al pagamento, quanto meno con le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e che al condannato sono offerte molteplici possibilità di impugnativa giurisdizionale. L'istituto è anche compatibile con il principio della finalità rieducativa della pena, non essendo concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività. Deve essere cionondimeno ribadito il monito al legislatore, già formulato nella sentenza n. 108 del 1987, affinché intervenga sulla disciplina processuale della conversione, considerato che il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, non riesce, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate, facendo sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà. ( Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2010, n. 212 del 2003, n. 108 del 1987 e n. 131 del 1979 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017