Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà della motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione, per omessa motivazione delle ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente non lamenta l'irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni, bensì l'irragionevolezza dell'individuazione del luogo di notificazione dell'invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un'adeguata conoscibilità da parte del destinatario.
sentenza 67/2019massima n. 41743 Prospettazione della questione incidentale - Lamentata violazione del limite della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la pluralità di soluzioni che possono essere fornite dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente denuncia la violazione del limite di manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, altrimenti insindacabile.
sentenza 67/2019massima n. 41744 Spese di giustizia - Contributo unificato - Riscossione - Notificazione dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto o, in mancanza, tramite deposito presso l'ufficio - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio del giusto processo - Omessa motivazione della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. I parametri indicati risultano evocati a ulteriore supporto della lesione degli artt. 3 e 97 Cost., ma non ne risulta adeguatamente motivata la pretesa lesione.
sentenza 67/2019massima n. 41745 Spese di giustizia - Contributo unificato - Riscossione - Notificazione dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto o, in mancanza, tramite deposito presso l'ufficio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Contemperamento non implausibile tra contrapposte esigenze - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 248, comma 2, del del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. La norma censurata - che non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti - trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro. In questo contesto, l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamento del contributo unificato si risolve in un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2017, n. 231 del 2017 e n. 346 del 1998 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile di assicurare al contribuente una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ).
sentenza 67/2019massima n. 41746