Art. 269-bis
Diritto di trasmissione con modalita' telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale
((Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale e' dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva