Art. 278
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva