Art. 287 — Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva