Art. 287 — Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva