Art. 287Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo

Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art287 · fonte su Normattiva