Art. 3
Definizioni
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
- a)"magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b)"magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
- c)"magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- d)"giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di assise;
- e)"esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- f)"ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- g)"ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- h)"ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
- i)"funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- l)"ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
- m)"notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
- n)"ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;
- o)"processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
- p)"processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale militare;
- q)"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- r)"annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
- s)"prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- t)"anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;
- u)"sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- v)"sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- z)"concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva