Art. 300
Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta". Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva