Art. 37Diritto di esecuzione

Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

  • a)per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
  • b)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
  • c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art37 · fonte su Normattiva