Art. 37
Diritto di esecuzione
Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
- a)per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- b)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
- c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva