Art. 38
Indennita' di trasferta per atti di esecuzione
Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva