Art. 40 — Determinazione di nuovi supporti e degli importi
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Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti. (( Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. ))
Testo vigente dal 27 febbraio 2010 al 20 ottobre 2012 · versione 21 su Normattiva