Art. 52 — Aumento e riduzione degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un terzo)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva