Art. 6Remissione del debito

Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art6 · fonte su Normattiva