Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - In genere - Inumana detenzione - Risarcimento del danno - Misura fissata in 8 euro per ciascuna giornata - Denunciata violazione degli obblighi internazionali, in relazione al divieto, anche di natura convenzionale, di sottoporre chiunque a tortura ovvero a trattamenti inumani o degradanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (Precedente: S. 190/2023 - mass. 45782).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione da parte del rimettente in ragione della formulazione letterale della disposizione censurata - Verifica da parte della Corte costituzionale della effettiva non praticabilità - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - proposta in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentirebbe agli internati di esperire il rimedio risarcitorio ivi previsto contro la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Il rimettente ha dichiaratamente escluso che la formulazione letterale dell'art. 35-ter lasci un margine interpretativo nel senso di includere l'internato fra i suoi destinatari, sicché la questione è ammissibile, ma rimane da verificare se davvero la disposizione censurata non si presti all'interpretazione costituzionalmente conforme. Quando il rimettente prospetta la via dell'interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione incidentale di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito, e non all'ammissibilità, della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).
sentenza 83/2017massima n. 39977 Ordinamento penitenziario - Detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU - Speciale rimedio risarcitorio per essa previsto - Legittimazione degli internati a proporre la relativa istanza - Ritenuta esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai detenuti nonché agli internati legittimati in base alla disciplina transitoria, violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio del giudice naturale e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo affermato dal rimettente - Praticabilità e necessità dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che include gli internati fra i destinatari della norma censurata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non legittimerebbe gli internati (ossia i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva) ad esperire lo speciale rimedio risarcitorio ivi previsto per la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo enunciato dal rimettente, la formulazione letterale della disposizione censurata non indica come suoi destinatari i soli detenuti, bensì - attraverso il rinvio all'art. 69, comma 6, lett. b), della legge n. 354 del 1975 - contempla inequivocamente anche gli internati, e dunque non osta all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che li include fra i soggetti legittimati ad avvalersi del rimedio. Tale interpretazione - corretta anche sul piano logico-sistematico, in quanto armonizza il contenuto della norma con la sua rubrica e con la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014 - è l'unica compatibile con gli altrimenti violati artt. 3 e 117, primo comma, Cost., essendo evidente che la condizione dell'internato che subisce una detenzione in condizioni disumane equivale a quella del detenuto, ed avendo la Corte di Strasburgo affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall'art. 3 CEDU opera per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della detenzione. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2013; sentenza n. 204 del 2016; sentenza n. 78 del 1969 ). Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio per aver subito una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, la condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2013 ) . All'azione prevista dall'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 non può certamente sostituirsi, con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ( Precedente citato: sentenza n. 204 del 2016 ).
sentenza 83/2017massima n. 39979 Ordinamento penitenziario - Detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU - Speciale rimedio risarcitorio per essa previsto - Ritenuta incompatibilità con le caratteristiche strutturali delle misure di sicurezza detentive e conseguente inapplicabilità a favore degli internati - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai detenuti e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, del principio del giudice naturale e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Erroneità del duplice presupposto interpretativo affermato dal rimettente - Effettività del previsto risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria anche a favore dell'internato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, a fronte del danno patito per la detenzione disumana subita per almeno 15 giorni in violazione dell'art. 3 CEDU, offrirebbe un rimedio utile solo ai detenuti e non anche agli internati (ossia, ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva). Contrariamente all'erroneo duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente, le caratteristiche strutturali del risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria, previsto dalla disposizione censurata, assicurano un rimedio effettivo anche a favore dell'internato. Infatti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, tutte le misure di sicurezza detentive hanno una durata massima, corrispondente alla pena massima prevista per il reato commesso, onde sarebbe astrattamente possibile, in prossimità della scadenza di essa, operare una riduzione della misura di sicurezza detentiva a titolo di risarcimento per i giorni trascorsi dall'internato in condizioni disumane. Quando, invece, è prevedibile che la misura venga revocata prima della scadenza della durata massima, l'impossibilità per l'internato di beneficiare di alcuna riduzione non esclude la sua legittimazione a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale, dal momento che questo non costituisce solo il completamento della tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione, ma compete ogni qual volta essa, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2017, sull'idoneità dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, a porre fine ai cosiddetti "ergastoli bianchi"; sentenza n. 204 del 2016, sull'applicabilità ai condannati all'ergastolo del ristoro economico previsto dal citato art. 35-ter, in assenza di riduzione della pena da scontare ).
sentenza 83/2017massima n. 39980 Ordinamento penitenziario - Condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale - Ristoro economico per detenzione in condizione di sovraffollamento - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali, per la ritenuta elusione del giudicato della sentenza Torreggiani - Asserita violazione del principio della rieducazione della pena - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35- ter o.p.». Sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, coincidente nella specie con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua. L'erroneità dell'interpretazione del giudice remittente e la validità, quindi, della piena autonomia del ristoro pecuniario a prescindere da una riduzione della pena da espiare, si desume anche da quanto sancito dall'ultimo periodo del secondo comma della norma impugnata. Tale disposizione, infatti, riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico di risarcimento del danno in forma pecuniaria, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come nel caso in cui la pena non può essere ridotta perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni. Sull'ammissibilità della questione di legittimità laddove il giudice, pur cimentandosi con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali, reputa tale tentativo impraticabile in considerazione della formulazione letterale o dello spirito della disposizione, v. la citata sentenza n. 95/2016.