Art. 64

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2017 al 1 gennaio 2022. Leggi il testo vigente →

Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati. 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

54

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo vigente dal 15 agosto 2017 al 1 gennaio 2022 · versione 55 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art64 · fonte su Normattiva