Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
sentenza 87/2021massima n. 43838 Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 669-quaterdecies Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Censura di norme in parte già applicate, in parte non applicabili al giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., che disciplinano il regime delle spese processuali. Quanto all'art. 8, il rimettente ne ha fatto applicazione; quanto alle altre disposizioni, esse riguardano la disciplina delle spese processuali, sia in generale (art. 91 cod. proc. civ.), sia nel procedimento cautelare uniforme (artt. 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ.), mentre le censure del rimettente si focalizzano sulla sorte delle spese processuali all'esito dello speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017. L'intervenuta applicazione da parte del giudice a quo della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
sentenza 87/2021massima n. 43839 Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 669-quaterdecies Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.
sentenza 87/2021massima n. 43840 Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitariaart. 669-quaterdecies Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Ricorso per la nomina di curatore ad eredità giacente - Cessazione della giacenza per carenza di attivo ereditario - Liquidazione delle spettanze dovute al curatore a titolo di onorario e di rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico - Previsto onere a carico del ricorrente - Omessa previsione dell'anticipazione erariale per le spese e gli onorari spettanti al curatore nel caso di cessazione della procedura per carenza dell'attivo ereditario - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. La norma censurata, la quale stabilisce che «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione del curatore fallimentare, quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, della mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, v. le citate ordinanze n. 295/1996 e n. 117/1999. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 174/2006.