Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a garanzia dell'effettività del diritto inviolabile di difesa - Necessità di un punto di equilibrio con il principio del contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia - Prevalenza, comunque, del diritto all'accesso alla giustizia per i non abbienti su quello dell'equilibrio di bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale del t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nella mediazione obbligatoria, quando è stato raggiunto un accordo e che, in dette fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia). (Classif. 175001)
L'art. 24, terzo comma, Cost. mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. Tali diritti, che rientrano tra i diritti civili, inviolabili e caratterizzanti lo Stato di diritto, richiamano il compito assegnato alla Repubblica dall'art. 3, secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantire ai non abbienti le giuste chances di successo nelle liti, rimediando a un problema di asimmetrie - derivante dagli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto di compensare il difensore - che non può trovare soluzione nell'ambito dell'eguaglianza solo formale. ( Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 101/2012, S. 139/2010 - mass. 34603 ). In tema di patrocinio a spese dello Stato si pone la questione dell'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. ( Precedenti: Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 16/2018 ). Quando una determinata scelta legislativa giunga a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale, è naturalmente ridotto il margine di discrezionalità del legislatore - particolarmente ampio nella conformazione degli istituti processuali -, poiché si tratta comunque di spese costituzionalmente necessarie, anch'esse inerenti, in senso lato, all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. In siffatte ipotesi l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede, essendo la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 152/2020 - mass. 42565; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017; S. 275 del 2016 - mass. 39357 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché l'art. 83, comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. È evidente il radicale vulnus arrecato al diritto di difendersi dei non abbienti: il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive rendono distonica e priva di ragionevole giustificazione la detta esclusione. Rimane ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie).
sentenza 10/2022massima n. 44484 Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 75 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla mediazione obbligatoria conclusa con l'intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale, del diritto di difesa nonché di quello a una retribuzione proporzionata e dignitosa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 175001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).
Riguarda ancheart. 75 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata irragionevolezza intrinseca della norma censurata - Mancata indicazione del tertium comparationis - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione di un tertium comparationis , giacché essa muove da un assunto errato. Il vulnus lamentato all'art. 3 Cost., infatti, secondo il rimettente sarebbe apprezzabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e non sotto quello della disparità, per cui non è necessaria l'indicazione di un tertium comparationis .
sentenza 3/2020massima n. 42221 Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Cittadino non abbiente, persona offesa da reato - Possibilità, per il giudice chiamato a decidere sull'ammissione al beneficio, di valutare l'eventuale assenza di fatti di rilevanza penale - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non prevede che il giudice possa valutare, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prima della decisione sulla richiesta di archiviazione, la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. La norma censurata è del tutto ragionevole e coerente con l'impianto del codice di rito, essendo preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa alla persona offesa non abbiente, senza valicare il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate in materia processuale. ( Precedenti citati: sentenza n. 95 del 1997 e n. 353 del 1991 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ). Le facoltà e i diritti riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa si traducono in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero, che tende a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanza n. 95 del 1998 ).
sentenza 3/2020massima n. 42222 Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione - Anticipazione al richiedente del solo contributo unificato nei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui - assicurando al cittadino non abbiente il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate - non dispone che, nell'ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'autodifesa personale, al richiedente si debba anticipare il solo contributo unificato. La previsione di una soglia reddituale per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore - costituisce un oggettivo criterio selettivo per individuare le persone non abbienti che beneficiano dell'istituto. La possibilità della difesa personale in alcune controversie non costituisce ragione giustificativa per limitare il beneficio in esame al solo esonero dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, ben potendo tali controversie richiedere in concreto la competenza professionale della difesa tecnica che assicura l'effettività della tutela giurisdizionale.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti aventi a oggetto sanzioni amministrative - Possibile impiego da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti dell'autodifesa con delega a funzionari - Denunciata violazione del principio di parità processuale delle parti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nella fattispecie in esame, la non censurata norma secondo cui il Comune resistente può scegliere di difendersi avvalendosi di un proprio funzionario o procedendo alla nomina di un avvocato, senza che ciò non pregiudichi la sua tutela giurisdizionale (in ordine al quale il rimettente non specifica neppure se si sia costituito in giudizio) e comunque ciò costituisce circostanza non rilevante al fine della tutela giurisdizionale del ricorrente e ininfluente al fine dell'applicazione da parte del giudice a quo della disposizione denunciata.