Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Cittadino di Stato extra UE - Necessità di certificazione consolare ai fini dell'ammissione al beneficio - Ratio - Controllo effettivo e rapido sulle risorse economiche dell'interessato, anche grazie al dialogo con le autorità dello Stato di appartenenza - Esclusione per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE residenti in Italia già nell'anno di riferimento per l'individuazione del requisito reddituale - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 175001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua ratio nella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La ratio così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Patrocinio a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea - Istanza - Necessità di richiedere la certificazione alla propria autorità consolare e non alla autorità competente secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell'istante - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 175001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea, la certificazione di cui alla medesima disposizione vada indistintamente richiesta alla autorità consolare, e non alla autorità competente al rilascio secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell’istante. La norma censurata non assegna al consolato – come sostiene il rimettente – il compito di certificare la consistenza patrimoniale del cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E.; viceversa, essa si fonda sul principio di leale collaborazione tra autorità appartenenti a diversi Stati e, su tale presupposto, prevede che il consolato rilasci una certificazione che asseveri la veridicità di quanto indicato nell’istanza, eventualmente svolta con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti. Né si determina una irragionevole compressione dell’interesse al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, laddove, all’opposto, si tende a rafforzare tale interesse nel bilanciamento con il diritto di difesa dei cittadini di Stati non appartenenti all’U. E, che chiedono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Parimenti, non sussiste alcuna manifesta sproporzione del mezzo rispetto al fine perseguito, in ragione della facoltà spettante al cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove risulti impossibile produrre la certificazione consolare. La legittimazione a produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione non può discendere da una presunta incompetenza del consolato, ma può, invece, derivare dalla mancata collaborazione dell’autorità consolare, per cui sarebbe irragionevole far gravare sull’interessato conseguenze negative derivanti dal fatto del terzo (ossia l’autorità consolare). Infine, non sussiste nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento tra diversi stranieri, perché la norma censurata non richiede che l’autorità consolare rilasci la certificazione sui redditi prodotti all’estero dal cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. Viceversa, essa riferisce a tutti i consolati degli Stati non appartenenti all’U. E. un onere di collaborazione; il precetto, dunque, riguarda in maniera paritaria i cittadini di tali Stati. ( Precedente: S. 219/1995 - mass. 21503 ).
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione impugnata nei giudizi a quibus - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma impugnata dal TAR Piemonte trova sicura applicazione nei giudizi a quibus , dal momento che la decisione sul patrocinio a spese dello Stato è diversa e indipendente rispetto a quella relativa al merito della controversia, il che rende possibile una sua adozione in ogni tempo e, dunque, anche dopo la pronuncia definitiva. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021, n. 253 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 294 del 2011 e n. 28 del 2010 ).
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di sentenza manipolativa - Sussistenza nell'ordinamento di precisi punti di riferimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di sentenza manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente sollecita un intervento additivo, che rinviene nell'ordinamento precisi punti di riferimento sia nell'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, sia nell'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, che richiama espressamente il citato art. 94. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le scelte adottate dal legislatore nel regolare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato sono connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare. Tuttavia, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, in presenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate, in quanto è necessario evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020 e n. 122 del 2016 ). L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).
Patrocinio a spese dello Stato - Patrocinio a favore di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Istanza - Certificazione dell'autorità consolare competente circa i redditi prodotti all'estero - Impossibilità di produrla, avendo compiuto tutto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza - Possibile allegazione di dichiarazione sostitutiva - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dell'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in coordinamento con gli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea - che faccia richiesta di patrocinio a spese dello Stato -, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La norma censurata dal TAR Piemonte, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità, inficia nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'UE il rischio del fatto del terzo (ossia l'autorità consolare), la cui eventuale inerzia o inadeguata collaborazione rendano impossibile produrre tempestivamente la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero. Essa può essere resa conforme alla disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità tramite l'aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 120 del 2014, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 28 del 2004, n. 447 del 2002, n. 26 del 1999, n. 69 del 1994; ordinanze n. 154 del 2005, n. 118 del 2005, n. 386 del 2004, 153 del 2004, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato serve a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 35 del 2019, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010, n. 175 del 1996, n. 149 del 1983, n. 127 del 1979 e n. 46 del 1957; ordinanza n. 458 del 2002 ). In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. In tale prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, onde evitare che i non abbienti siano indotti a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico. Diversamente, appare giustificato che, nel caso del processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, venga assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2020, n. 16 del 2018 e n. 237 del 2015; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e 350 del 2005 ). Il principio di autoresponsabilità implica quale corollario quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur , che sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, che si desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere preteso in base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza: l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamento esigibile ( ex fide bona e) secondo diligenza. ( Precedente citato: sentenza n. 9 del 2021 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori censure.
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., in coordinamento con gli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. l'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sono assorbite le questioni poste in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente all'art. 47 CDFUE, nonché relativamente alle convenzioni internazionali, che prevedano l'estensione degli istituti della decertificazione amministrativa.
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Istanza di ammissione al beneficio - Indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità - Obbligo valevole anche per l’imputato straniero irregolarmente presente sul territorio dello stato - Assunta lesione del diritto di difesa, delle norme internazionali a tutela del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto al procedimento amministrativo di espulsione, “eccesso di potere legislativo per irragionevolezza” - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Premesso, infatti, che agli effetti dell’ammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 605 del 1973 – vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale –, nella specie è mancata da parte del rimettente ogni valutazione della predetta normativa, il cui esame – in applicazione del criterio ermeneutico logico-sistematico – avrebbe potuto consentire di pervenire, nel giudizio ‘a quo’, a conclusioni diverse dall'inammissibilità dell’istanza avanzata dall’interessato, con ciò superando il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali.