Art. 81Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2002 al 17 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • a)attitudini ed esperienza professionale;
  • b)assenza di sanzioni disciplinari;
  • c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 17 marzo 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art81 · fonte su Normattiva