Art. 101 — Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva