Art. 101Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore

(( Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Testo vigente dal 17 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art101 · fonte su Normattiva