Art. 105
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva