Art. 109
Decorrenza degli effetti
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva