Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DIFENSORE DI UFFICIO DI SOGGETTO NON AMMESSO AL REGIME DEL GRATUITO PATROCINIO - MANCATO PAGAMENTO DELL’ONORARIO - ESTENSIONE DEL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO AL DIFENSORE DI UFFICIO - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata per assunta lesione del principio, stabilito dall’art. 81, quarto comma, Cost., della copertura finanziaria degli oneri che dalla su detta disposizione deriverebbero. Non vengono infatti prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa rispetto a precedenti pronunce della Corte. - I precedenti specificamente indicati nella pronuncia sono costituiti dalle ordinanze n. 328/2003 e n. 171/2004.
Riguarda ancheart. 18 legge 60/2001art. 117 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese processuali - Onorario e spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile - Richiesta di estensione di illegittimità in via consequenziale - Difetto di presupposti - Rigetto.
Rigetto della richiesta di estensione di illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto disciplina la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile. L’accertata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del medesimo decreto legislativo n. 113 del 2002 rende, infatti, non configurabile l’applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esimendo la Corte dall’esame di detta ulteriore questione.
Processo penale - Difensore nominato d’ufficio - Irreperibilità di fatto dell’imputato - Liquidazione del compenso a carico dello stato - Esclusione - Lamentata lesione del principio di uguaglianza in relazione al difensore di imputato dichiarato irreperibile all’esito delle previste ricerche - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario. - Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.
Riguarda ancheart. 17 legge 60/2001art. 18 legge 60/2001art. 116 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Sopravvenuta espressa abrogazione delle norme censurate - Sostanziale riproduzione in altre disposizioni - Trasferimento della questione.
Le norme censurate, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono state espressamente abrogate e sostanzialmente riprodotte in due disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia, sicché la questione viene trasferita su di esse.
Riguarda ancheart. 299 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).art. 116 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).
Termini normativi della questione - Disposizione censurata - Intervenuta abrogazione e contestuale riproduzione con disposizione successiva, cui va riferita la questione.
La norma censurata, ancor prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è stata abrogata e sostanzialmente riformulata ad opera di una disposizione del testo unico in materia di spese di giustizia, sicché la questione viene trasferita su di essa (nella specie, art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113).
Riguarda ancheart. 18 legge 60/2001
Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.
La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione. - V. sentenza citata n. 266/2003.
Riguarda ancheart. 18 legge 60/2001