Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato - Estensione, secondo l'esegesi accolta dalla Corte di cassazione, del diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Asserita disparità di trattamento tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., ammesso alla liquidazione erariale, e il sostituto "con delega" del difensore di fiducia, cui tale diritto non è riconosciuto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito. Infatti, la questione è analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale. Quanto al (nuovo) profilo dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto difensore di fiducia (ammesso alla liquidazione erariale), e il sostituto, "con delega" del difensore di fiducia (cui tale diritto non è riconosciuto), questo è, del pari, manifestamente infondato atteso che il sostituto "delegato" interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante e non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale. Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 185/2012. Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 191/2013. Per l'affermazione che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto, il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze n. 117/2012 e n. 91/2004.
Riguarda ancheart. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, da parte della consolidata giurisprudenza di legittimità, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non comparso - Asserita irragionevolezza - Asserito difetto di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem , sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato - Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Carattere perplesso e contraddittorio del petitum - Richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio nel caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito. La questione è prospettata in modo perplesso e contraddittorio quanto al petitum e si risolve nella impropria richiesta di un avallo della interpretazione proposta dal rimettente delle norme censurate. - V., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2012, 49/2011 e 320/2009.
Riguarda ancheart. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REGIME DELLA GRATUITÀ E DELL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ESTENSIONE IN FAVORE DEL DIFENSORE DI UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIFENSORE DI PERSONA REPERIBILE NON ABBIENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON PREGIUDIZIO DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non estende gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio anche in favore del difensore d'ufficio di persona irreperibile. Non è, in primo luogo, ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., giacchè il giudice a quo pone in comparazione situazioni disomogenee, quali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile: infatti, mentre l'ammissione al patrocinio, rispondendo al vincolo costituzionale posto dall'art. 24, comma terzo, Cost., si radica sul presupposto della non abbienza, ben diversa è la situazione processuale dell'imputato cui non sia stato possibile eseguire le notifiche ex artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e che sia, perciò, stato dichiarato irreperibile, con conseguente nomina di difensore d'ufficio. Una volta escluso che possa rilevare a favore dell'irreperibile il terzo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 117, lungi dal contrastare con il secondo comma dello stesso art. 24, appare frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che si pone nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l'esercizio tramite l'anticipazione da parte dello Stato degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio. Anche il prospettato vulnus dell'art. 111 Cost. è privo di fondamento, giacchè la doglianza non assume alcun autonomo rilievo rispetto ai precedenti profili di censura.
SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE DESIGNATO DAL GIUDICE IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO NON REPERITO O NON COMPARSO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito. La questione è infatti sollevata sulla base di un presupposto intepretativo - quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell’originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l’opera autonomamente svolta - erroneo, in quanto l’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice, secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”.
sentenza 8/2005massima n. 29045 SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE D’UFFICIO DI IMPUTATO NON PIÙ RINTRACCIABILE DI FATTO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL DIFENSORE D’UFFICIO DELL’IMPUTATO DICHIARATO IRREPERIBILE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' AD UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159 del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.. Trattasi, infatti, di questione che risulta motivata solo 'per relationem' ad una precedente ordinanza di rimessione, peraltro già dichiarata manifestamente inammissibile. - Sulla manifesta inammissibilità della medesima questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla quale il remittente fa rinvio, v. la citata ordinanza n. 348/2002.
sentenza 8/2005massima n. 29046 PROCESSO PENALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DIFENSORE DI UFFICIO DI SOGGETTO NON AMMESSO AL REGIME DEL GRATUITO PATROCINIO - MANCATO PAGAMENTO DELL’ONORARIO - ESTENSIONE DEL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO AL DIFENSORE DI UFFICIO - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata per assunta lesione del principio, stabilito dall’art. 81, quarto comma, Cost., della copertura finanziaria degli oneri che dalla su detta disposizione deriverebbero. Non vengono infatti prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa rispetto a precedenti pronunce della Corte. - I precedenti specificamente indicati nella pronuncia sono costituiti dalle ordinanze n. 328/2003 e n. 171/2004.
Riguarda ancheart. 18 legge 60/2001art. 117 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Difensore di ufficio di soggetto non ammesso al regime del gratuito patrocinio - Mancato pagamento dell’onorario - Estensione del beneficio del gratuito patrocinio al difensore di ufficio - Assunta lesione del principio della copertura finanziaria - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 328 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Riguarda ancheart. 18-trasfuso legge 60/2001art. 117-eriprodotto d.lgs. 113/2002
Spese processuali - Compensi al difensore d’ufficio - Liquidazione - Prospettata disparità di trattamento del difensore che assiste un imputato dichiarato formalmente irreperibile rispetto a quello che assiste un imputato irreperibile di fatto - Questione interpretativa di competenza del rimettente - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito. Non assumendo una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata né verificando se potessero adottarsi differenti interpretazioni, peraltro già emerse in giurisprudenza, in grado di risolvere la questione proposta, il giudice rimettente non ha, infatti, assolto – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte – "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale". – Citate, in termini, le ordinanze n. 315/2002 e, 'ex plurimis', n. 322/2001.