Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Necessità di una specifica argomentazione per il denunciato contrasto con un parametro costituzionale - Mancanza - Inammissibilità della relativa questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che prevede, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 112003).
Quando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (Precedente: S. 161/2023 - mass. 45736).
sentenza 64/2024massima n. 46114 Riguarda ancheart. 133 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Fonti del diritto - Testi unici - Esercizio della delega diretta al riordino/riassetto di settori normativi - Necessità di assicurare, anche nel caso si rediga un testo non meramente compilativo, la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata - Adozione di una disposizione delegata che, per il suo tenore, legittima il diritto vivente a un'interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi - Addebito al legislatore delegato della conseguente infrazione costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione, sollevata per eccesso di delega, sulla disposizione che prevede, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 106007).
Nell’ambito della tipologia di delega diretta al riordino o al riassetto di settori normativi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente va inquadrato in limiti rigorosi, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 84/2017 - mass. 41188).Nell’emanazione del testo unico sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), della legge n. 50 del 1999, il legislatore delegato deve attenersi al criterio del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, potendo apportare le sole modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata; tuttavia, tale criterio può anche essere non solo formale e, dunque, tradursi in un testo non meramente compilativo, purché l’obiettivo rimanga il medesimo. (Precedente: S. 174/2005).La violazione dell’art. 76 Cost. ben potrebbe manifestarsi anche in riferimento a una norma ricavata dal diritto vivente, dal momento che sarebbe comunque addebitabile al legislatore delegato l’emanazione di una disposizione che, per il suo tenore, legittima un’interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. La norma censurata non ha, infatti, carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all’esercizio della delega in quanto, in assenza di una previsione letterale ostativa, l’interpretazione oggi seguita dal diritto vivente – fondata su argomenti di tipo sistematico – ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente. Nemmeno è ravvisabile, nella medesima norma, una deviazione dalla natura propria dell’istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile).
sentenza 64/2024massima n. 46115 Riguarda ancheart. 133 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Spese processuali - Regolamentazione nel giudizio civile - Regola generale victus victori - Pagamento delle spese di lite da parte del soccombente - Applicazione al caso in cui la parte vittoriosa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Utilizzo degli ordinari criteri di liquidazione delle spese, in ragione dell'autonomia tra il giudizio civile e l'ammissione al patrocinio, in luogo dei criteri dimidiati legati al beneficio - Esclusione della natura tributaria della regola (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate sulla disposizione che prevede, secondo l'interpretazione del diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 239004).
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile attiene alla regola generale victus victori, stabilita dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.; l’alea del processo grava, infatti, sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. Le spese di lite, dunque, devono essere sopportate da chi ha reso necessaria l’attività del giudice. (Precedente: S. 77/2018).Nel caso in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto o e autonomo da quello che sorge per effetto dell’ammissione stessa; quest’ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese. (Precedente: S. 109/2022).L’obbligazione tributaria implica una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva. (Precedente: S. 128/2022).Manovre legislative che prevedono l’abbattimento del compenso professionale non hanno attinenza con gli obblighi tributari, trattandosi più semplicemente di una modalità, parzialmente diversa, di determinazione dei compensi medesimi, in funzione di prestazioni di facere. (Precedente: S. 192/2015).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’istituto della rifusione delle spese è concettualmente estraneo alla logica propria dell’obbligazione tributaria; in caso contrario, peraltro, si garantirebbe un ingiustificato vantaggio patrimoniale al soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti, giungendosi, inoltre, al paradosso per cui mentre l’abbattimento della metà del compenso spettante al difensore della parte che fruisce del beneficio non costituisce un prelievo tributario nei confronti del difensore della parte non abbiente che la subisce, diverrebbe tale per la controparte soccombente. Quest’ultima, invece, è condannata secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e non subisce alcuna reale decurtazione).
sentenza 64/2024massima n. 46116 Riguarda ancheart. 133 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).