Art. 150
Restituzione di beni sequestrati
La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva