Art. 166
Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva