Art. 205Recupero per intero e forfettizzato

Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art205 · fonte su Normattiva