Art. 146
Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:
- a)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b)l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c)il contributo unificato;
- d)i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario:
- a)le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c)le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
- d)le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva